(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 116)
                              Art. 116. 
                     (Valutazione delle prove). 
 
  Il  giudice  deve  valutare  le  prove  secondo  il  suo   prudente
apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. 
 
  Il giudice puo' desumere argomenti di prova dalle risposte  che  le
parti gli danno a norma  dell'articolo  seguente,  dal  loro  rifiuto
ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate  e,  in
generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.