(Codice penale militare di pace - art. 120)
                              Art. 120. 
 
(Abbandono di posto o  violata  consegna  da  parte  di  militare  di
                       guardia o di servizio). 
 
  Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il  militare,
che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio,  ovvero
viola la consegna avuta, e' punito con la reclusione militare fino  a
un anno. 
 
  Se il colpevole e' il  comandante  di  un  reparto  o  il  militare
preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero  se  si  tratta  di
servizio armato, la pena e' aumentata.