Art. 120.
(Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di
guardia o di servizio).
Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare,
che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero
viola la consegna avuta, e' punito con la reclusione militare fino a
un anno.
Se il colpevole e' il comandante di un reparto o il militare
preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di
servizio armato, la pena e' aumentata.