(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 110)
                              Art. 110. 
                     (Progetto di ripartizione). 
 
  Il curatore, ogni  due  mesi  a  partire  dalla  data  del  decreto
previsto dall'art. 97, salvo che il giudice  delegato  stabilisca  un
termine diverso, deve presentare un prospetto delle somme disponibili
ed un progetto  di  ripartizione  delle  medesime,  riservate  quelle
occorrenti per la procedura. 
  Il giudice, sentito il comitato dei creditori, apporta al  progetto
le variazioni che ravvisa convenienti e  ne  ordina  il  deposito  in
cancelleria, disponendo che tutti i creditori ne siano avvisati. 
  I creditori possono far pervenire entro dieci giorni dall'avviso le
loro osservazioni.  Trascorso  tale  termine,  il  giudice  delegato,
tenuto conto delle osservazioni, stabilisce con decreto il  piano  di
riparto, rendendolo esecutivo.