(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 111)
                              Art. 111. 
               (Ordine di distribuzione delle somme). 
 
  Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono  erogate  nel
seguente ordine: 
  1) per il pagamento  delle  spese,  comprese  le  spese  anticipate
dall'erario,  e  dei  debiti  contratti  per  l'amministrazione   del
fallimento e per la  continuazione  dell'esercizio  dell'impresa,  se
questo e' stato autorizzato; 
  2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione  sulle  cose
vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 
  3) per il pagamento  dei  creditori  chirografari,  in  proporzione
dell'ammontare del credito per  cui  ciascuno  di  essi  fu  ammesso,
compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia  stata  ancora
realizzata la garanzia, ovvero per la  parte  per  cui  rimasero  non
soddisfatti da questa. 
  I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati  con  decreto  dal
giudice delegato.