Art. 112. (Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente). I creditori ammessi a norma dell'art. 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvi i diritti di prelazione. Se pero' dalla sentenza pronunciata a norma dell'art. 101 risulta che il ritardo e' dipeso da causa ad essi non imputabile, i creditori sono ammessi a prelevare sull'attivo non ripartito anche le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni.