(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 112)
                              Art. 112. 
        (Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente). 
 
  I creditori ammessi a norma dell'art. 101 concorrono soltanto  alle
ripartizioni posteriori  alla  loro  ammissione  in  proporzione  del
rispettivo credito, salvi i diritti di  prelazione.  Se  pero'  dalla
sentenza pronunciata a norma dell'art. 101 risulta che il ritardo  e'
dipeso da causa ad essi non imputabile, i creditori  sono  ammessi  a
prelevare sull'attivo non ripartito anche le quote che sarebbero loro
spettate nelle precedenti ripartizioni.