(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 113)
                              Art. 113. 
                      (Ripartizioni parziali). 
 
  Nelle ripartizioni parziali, che non possono  superare  il  novanta
per cento delle  somme  da  ripartire,  devono  essere  trattenute  e
depositate,  nei  modi  stabiliti  dal  giudice  delegato,  le  quote
assegnate: 
  1) ai creditori residenti  all'estero  per  i  crediti  dei  quali,
essendo stato prorogato  il  termine,  non  sia  ancora  avvenuta  la
verificazione; 
  2) ai creditori per i  quali  e'  stato  ordinato  l'accantonamento
delle  quote,  nonche'  ai   creditori   ammessi   con   riserva   di
presentazione del titolo; 
  3) ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva
non ancora verificata, compresi  i  crediti  che  non  possono  farsi
valere contro il fallito se non previa  escussione  di  un  obbligato
principale; 
  4) alle spese future ritenute necessarie dal  giudice  delegato  ed
alle somme occorrenti per soddisfare il compenso e le spese dovute al
curatore.