(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 114)
                              Art. 114. 
                  (Restituzione di somme riscosse). 
 
  Nei casi previsti dall'art. 102 i creditori che hanno partecipato a
qualche ripartizione devono restituire  le  somme  riscosse  con  gli
interessi legali.