(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 116)
                              Art. 116. 
                     (Rendiconto del curatore). 
 
  Compiuta la liquidazione dell'attivo prima del riparto  finale,  il
curatore presenta al giudice delegato il conto della gestione. 
  Il giudice ordina il deposito del conto  in  cancelleria,  e  fissa
l'udienza  nella  quale  ogni  interessato  puo'  presentare  le  sue
osservazioni. L'udienza  non  puo'  essere  tenuta  prima  che  siano
decorsi quindici giorni dal deposito. 
  Dell'avvenuto deposito e  della  fissazione  dell'udienza  e'  data
immediata comunicazione al fallito e ai singoli creditori. 
  Se all'udienza stabilita non  sorgono  contestazioni  o  su  queste
viene raggiunto un accordo, il giudice approva il  conto;  altrimenti
provvede a norma  dell'art.  189  del  codice  di  procedura  civile,
fissando l'udienza innanzi al  collegio  non  oltre  i  venti  giorni
successivi.