(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 117)
                              Art. 117. 
                       (Ripartizione finale). 
 
  Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice
delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto  finale
secondo le norme precedenti. 
  Nel riparto finale vengono  distribuiti  anche  gli  accantonamenti
precedentemente fatti. Tuttavia, nel caso previsto dal n. 3 dell'art.
113, se la condizione non  si  e'  ancora  verificata,  la  somma  e'
depositata nei modi stabiliti dal giudice  delegato,  perche'  a  suo
tempo possa essere o versata ai creditori cui spetta o fatta  oggetto
di riparto supplementare fra gli altri creditori. 
  Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la  somma
dovuta e' depositata presso un istituto di credito. Il certificato di
deposito vale quietanza.