(Codice della navigazione-art. 164)
                              Art. 164. 
                   (Condizioni di navigabilita'). 
 
  La nave che  imprende  la  navigazione  deve  essere  in  stato  di
navigabilita',  convenientemente   armata   ed   equipaggiata,   atta
all'impiego al quale e' destinata. 
 
  Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali  devono
rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie  di
navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda: 
  a) struttura degli scafi e sistemazione interna; 
  b) galleggiabilita', stabilita' e linea di massimo carico; 
  c) organi di propulsione e di governo; 
  d) condizioni di abitabilita'  e  di  igiene  degli  alloggi  degli
equipaggi. 
 
  Le  stesse  disposizioni  prescrivono  inoltre  le   dotazioni   di
apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed  installazioni  di  bordo,
nonche'  quelle  dei  mezzi  di  segnalazione,  di  salvataggio,   di
prevenzione e di estinzione degli incendi. 
 
  Con leggi e regolamenti sono stabiliti  del  pari  i  requisiti  ai
quali devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi
le navi adibite al trasporto di passeggeri nonche' quelle addette  al
trasporto di speciali categorie di merci; sono altresi'  disciplinati
i servizi di bordo. 
 
  L'esistenza dei requisiti e delle dotazioni e' fatta constare con i
documenti previsti dalle norme predette.