Art. 164.
(Condizioni di navigabilita').
La nave che imprende la navigazione deve essere in stato di
navigabilita', convenientemente armata ed equipaggiata, atta
all'impiego al quale e' destinata.
Con leggi e regolamenti sono stabiliti i requisiti ai quali devono
rispondere le navi, secondo la loro categoria e secondo la specie di
navigazione cui sono adibite, per quanto riguarda:
a) struttura degli scafi e sistemazione interna;
b) galleggiabilita', stabilita' e linea di massimo carico;
c) organi di propulsione e di governo;
d) condizioni di abitabilita' e di igiene degli alloggi degli
equipaggi.
Le stesse disposizioni prescrivono inoltre le dotazioni di
apparecchi, attrezzi, arredi, strumenti ed installazioni di bordo,
nonche' quelle dei mezzi di segnalazione, di salvataggio, di
prevenzione e di estinzione degli incendi.
Con leggi e regolamenti sono stabiliti del pari i requisiti ai
quali devono rispondere e le prescrizioni alle quali devono attenersi
le navi adibite al trasporto di passeggeri nonche' quelle addette al
trasporto di speciali categorie di merci; sono altresi' disciplinati
i servizi di bordo.
L'esistenza dei requisiti e delle dotazioni e' fatta constare con i
documenti previsti dalle norme predette.