Art. 165.
(Visite ed ispezioni).
Sull'osservanza delle prescrizioni indicate nell'articolo
precedente vigilano nel Regno le autorita' marittime e quelle
preposte all'esercizio della navigazione interna, e all'estero le
autorita' consolari. Dette autorita' provvedono che siano eseguite, a
spese dell'armatore, le ispezioni e le visite ordinarie prescritte,
nonche' ispezioni e visite straordinarie quando lo ritengano
opportuno o quando si siano verificate avarie, le quali possano
menomare la navigabilita' della nave o il funzionamento dei suoi
organi.
Le autorita' marittime e quelle consolari devono inoltre disporre
ispezioni e visite straordinarie quando ne vengano richieste dalle
associazioni sindacali interessate. Possono altresi' disporre
ispezioni e visite straordinarie quando ne siano richieste da almeno
un terzo dell'equipaggio. In entrambi i casi, ove le richieste
risultino ingiustificate, le spese relative sono a carico dei
richiedenti.