(Codice della navigazione-art. 165)
                              Art. 165. 
                       (Visite ed ispezioni). 
 
  Sull'osservanza   delle   prescrizioni    indicate    nell'articolo
precedente  vigilano  nel  Regno  le  autorita'  marittime  e  quelle
preposte all'esercizio della navigazione  interna,  e  all'estero  le
autorita' consolari. Dette autorita' provvedono che siano eseguite, a
spese dell'armatore, le ispezioni e le visite  ordinarie  prescritte,
nonche'  ispezioni  e  visite  straordinarie  quando   lo   ritengano
opportuno o quando si  siano  verificate  avarie,  le  quali  possano
menomare la navigabilita' della nave  o  il  funzionamento  dei  suoi
organi. 
 
  Le autorita' marittime e quelle consolari devono  inoltre  disporre
ispezioni e visite straordinarie quando ne  vengano  richieste  dalle
associazioni  sindacali  interessate.   Possono   altresi'   disporre
ispezioni e visite straordinarie quando ne siano richieste da  almeno
un terzo dell'equipaggio.  In  entrambi  i  casi,  ove  le  richieste
risultino  ingiustificate,  le  spese  relative  sono  a  carico  dei
richiedenti.