Art. 166.
(Attribuzioni del Registro e dell'ispettorato compartimentale per
l'accertamento della navigabilita').
Alle visite ed ispezioni per l'accertamento e il controllo delle
condizioni di navigabilita', di cui alle lettere a, b, c
dell'articolo 164, nonche' all'assegnazione della linea di massimo
carico, provvede il Registro italiano navale, nei casi e con le
modalita' stabilite da leggi e da regolamenti.
L'ispettorato compartimentale provvede alle visite ed ispezioni
delle navi della navigazione interna per le quali non sia
obbligatoria la classificazione.