(Codice della navigazione-art. 166)
                              Art. 166. 
(Attribuzioni del Registro  e  dell'ispettorato  compartimentale  per
                l'accertamento della navigabilita'). 
 
  Alle visite ed ispezioni per l'accertamento e  il  controllo  delle
condizioni  di  navigabilita',  di  cui  alle   lettere   a,   b,   c
dell'articolo 164, nonche' all'assegnazione della  linea  di  massimo
carico, provvede il Registro italiano  navale,  nei  casi  e  con  le
modalita' stabilite da leggi e da regolamenti. 
 
  L'ispettorato compartimentale provvede  alle  visite  ed  ispezioni
delle  navi  della  navigazione  interna  per  le   quali   non   sia
obbligatoria la classificazione.