(Codice della navigazione-art. 167)
                              Art. 167. 
                    (Classificazione delle navi). 
 
  Alla classificazione  delle  navi  provvede  il  Registro  italiano
navale, secondo le modalita' stabilite da leggi e da regolamenti. 
 
  Tali leggi e regolamenti determinano altresi' le categorie di  navi
per le quali la classificazione e' obbligatoria.