(Allegato-XVII)
                                XVII 
 
  L'Assemblea Costituente sara'  convocata  dal  suo  Presidente  per
deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del
Senato della Repubblica, sugli statuti  regionali  speciali  e  sulla
legge per la stampa. 
  Fino al giorno delle elezioni  delle  nuove  Camere,  la  Assemblea
Costituente puo'  essere  convocata,  quando  vi  sia  necessita'  di
deliberare  nelle  materie  attribuite  alla  sua  competenza   dagli
articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo  e  secondo,  del
decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. 
  In tale periodo le  Commissioni  permanenti  restano  in  funzione.
Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di  legge,  ad  esse
trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. 
  I  deputati  possono  presentare  al  Governo  interrogazioni   con
richiesta di risposta scritta. 
  L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo  comma  del
presente articolo, e'  convocata  dal  suo  Presidente  su  richiesta
motivata del Governo o di almeno duecento deputati.