(Allegato-VI)
                                 VI 
 
  Entro cinque anni dall'entrata  in  vigore  della  Costituzione  si
procede  alla  revisione  degli  organi  speciali  di   giurisdizione
attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato,
della Corte dei conti e dei tribunali militari. 
  Entro  un  anno  dalla  stessa  data  si  provvede  con  legge   al
riordinamento   del   Tribunale   supremo   militare   in   relazione
all'articolo 111.