(Allegato-VIII)
                                VIII 
 
  Le elezioni dei Consigli regionali e degli  organi  elettivi  delle
amministrazioni provinciali sono indette entro un  anno  dall'entrata
in vigore della Costituzione. 
  Leggi della  Repubblica  regolano  per  ogni  ramo  della  pubblica
amministrazione il passaggio delle funzioni statali  attribuite  alle
Regioni. Fino a quando non sia provveduto  al  riordinamento  e  alla
distribuzione delle  funzioni  amministrative  fra  gli  enti  locali
restano alle Provincie  ed  ai  Comuni  le  funzioni  che  esercitano
attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio. 
  Leggi della  Repubblica  regolano  il  passaggio  alle  Regioni  di
funzionari e dipendenti  dello  Stato,  anche  delle  amministrazioni
centrali, che sia reso  necessario  dal  nuovo  ordinamento.  Per  la
formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in  casi  di
necessita', trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli
enti locali.