(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 204)
                              Art. 204. 
                      (Attivita' dei palombari) 

 
  I palombari in servizio locale esercitano la loro  attivita'  entro
l'ambito del porto presso  il  cui  ufficio  sono  iscritti  e  nelle
adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri  porti,
previa  autorizzazione  dell'autorita'   marittima   del   porto   di
iscrizione. 
  Le imbarcazioni usate dai palombari debbono essere munite di  pompe
d'aula e di compressori. Le imbarcazioni e le pompe debbono possedere
un certificato di idoneita', rilasciato dal Registro italiano navale. 
Le altre apparecchiature tecniche debbono essere giudicate idonee dal
comandante del porto.