(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 207)
                              Art. 207. 
                    (Cancellazione dal registro) 

 
  Alla cancellazione dal registro si procede: 
    1) per morte; 
    2) per permanente inabilita' al servizio; 
    3) per avere il palombaro raggiunto l'eta' prescritta dalle leggi
sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del  diritto
alla pensione di vecchiaia; 
    4) a domanda; 
    5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 3 e  5
dell'art. 205. 
  L'inabilita' di cui al n. 2 del precedente comma e'  accertata  nei
modi previsti dai  commi  terzo  e  seguenti  dell'articolo  156  del
presente regolamento.