Art. 207. (Cancellazione dal registro) Alla cancellazione dal registro si procede: 1) per morte; 2) per permanente inabilita' al servizio; 3) per avere il palombaro raggiunto l'eta' prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia; 4) a domanda; 5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 3 e 5 dell'art. 205. L'inabilita' di cui al n. 2 del precedente comma e' accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 156 del presente regolamento.