(Trattato-art. 72)
                               Art. 72 
 
  L'Agenzia puo' costituire, in base  alle  disponibilita'  esistenti
all'interno o all'esterno  della  Comunita',  le  scorte  commerciali
necessarie ad agevolare l'approvvigionamento o le  normali  forniture
della Comunita'. 
  La Commissione puo' decidere l'eventuale costituzione di scorte  di
sicurezza.  Le  modalita'  di  finanziamento  di  tali  scorte   sono
approvate dal Consiglio, che delibera a  maggioranza  qualificata  su
proposta della Commissione.