Art. 72 L'Agenzia puo' costituire, in base alle disponibilita' esistenti all'interno o all'esterno della Comunita', le scorte commerciali necessarie ad agevolare l'approvvigionamento o le normali forniture della Comunita'. La Commissione puo' decidere l'eventuale costituzione di scorte di sicurezza. Le modalita' di finanziamento di tali scorte sono approvate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.