Art. 138. (Oblazione) Nelle contravvenzioni, previste dalle presenti norme, per le quali e' stabilita la sola pena dell'ammenda fino a lire diecimila, ventimila, quarantamila o cinquantamila, il contravventore e' ammesso a pagare immediatamente a chi accerta la contravvenzione la somma, rispettivamente, di lire mille, tremila, cinquemila e seimila, quando sia conducente di veicolo a motore, e di lire cinquecento, mille, duemila o tremila negli altri casi. Qualora, per qualsiasi motivo, il pagamento non avvenga immediatamente, il contravventore puo' provvedervi, anche a mezzo di versamento in c.c.p. entro cinque giorni dalla contestazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato. A decorrere dal sesto giorno e fino al sessantesimo dalla contestazione il contravventore puo' provvedere al pagamento, con le modalita' indicate nel precedente comma, di una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa. Per ogni altra contravvenzione prevista dalle presenti norme, per la quale e' stabilita la sola pena dell'ammenda quale ne sia il massimo, il contravventore e' ammesso a pagare entro sessanta giorni dalla contestazione e con le modalita' indicate nel comma secondo, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa. L'oblazione non e' ammessa quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi, ovvero, trattandosi di conducente di veicolo, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle norme stesse debba avere con se'.