(Allegato - art. 138)
                              Art. 138. 
                             (Oblazione) 
 
  Nelle contravvenzioni, previste dalle presenti norme, per le  quali
e' stabilita  la  sola  pena  dell'ammenda  fino  a  lire  diecimila,
ventimila, quarantamila o cinquantamila, il contravventore e' ammesso
a pagare immediatamente a chi accerta la  contravvenzione  la  somma,
rispettivamente, di lire mille, tremila, cinquemila e seimila, quando
sia conducente di veicolo a motore, e  di  lire  cinquecento,  mille,
duemila o tremila negli altri casi. 
  Qualora,  per  qualsiasi   motivo,   il   pagamento   non   avvenga
immediatamente, il contravventore puo' provvedervi, anche a mezzo  di
versamento in c.c.p. entro cinque giorni dalla contestazione,  presso
l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato. 
  A  decorrere  dal  sesto  giorno  e  fino  al  sessantesimo   dalla
contestazione il contravventore puo' provvedere al pagamento, con  le
modalita' indicate nel precedente comma, di una somma  corrispondente
alla terza parte del massimo  della  pena  stabilita  dalle  presenti
norme per la contravvenzione commessa. 
  Per ogni altra contravvenzione prevista dalle presenti  norme,  per
la quale e' stabilita la sola  pena  dell'ammenda  quale  ne  sia  il
massimo, il contravventore e' ammesso a pagare entro sessanta  giorni
dalla contestazione e con le modalita' indicate  nel  comma  secondo,
una somma corrispondente alla terza  parte  del  massimo  della  pena
stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa. 
  L'oblazione  non  e'  ammessa  quando  il  trasgressore  non  abbia
ottemperato all'invito a fermarsi, ovvero, trattandosi di  conducente
di veicolo, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione,
la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai  sensi  delle
norme stesse debba avere con se'.