Art. 139. (Provento delle oblazioni e delle condanne) Il provento delle oblazioni e delle condanne a pene pecuniarie e' devoluto per intero allo Stato se trattasi di contravvenzioni da chiunque accertate sulle strade statali. Per le contravvenzioni accertate su strade non statali e' devoluto interamente allo Stato se trattasi di contravvenzioni alle presenti norme accertate dai suoi funzionari, ufficiali ed agenti; e' devoluto per meta' allo Stato e per meta' alle Province od ai Comuni se trattasi di contravvenzioni alle presenti norme accertato dai funzionari, ufficiali ed agenti delle Province e dei Comuni. Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, determina ogni anno quale parte dei proventi spettanti allo Stato a norma dei commi precedenti possa essere destinata alla concessione di premi di diligenza alla Polizia stradale, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'art. 137, quale parte alla concessione del premio di manutenzione ai capi cantonieri e quale parte alla Cassa pensioni dei cantonieri. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, nonche' negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.