(Allegato - art. 140)
                              Art. 140. 
                (Contestazione delle contravvenzioni) 
 
  La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente
contestata al contravventore. 
  Salvo  il  caso  che  il  contravventore  addivenga  immediatamente
all'oblazione, dell'avvenuta contestazione  deve  essere  redatto  un
sommario processo verbale, contenente anche le dichiarazioni  che  il
contravventore chiede che vi siano inserite. Copia di detto  processo
deve essere consegnata al contravventore.