(Allegato - art. 141)
                              Art. 141. 
              (Notificazione delle con contravvenzioni) 
 
  Qualora  la  contravvenzione  non   possa   essere   immediatamente
contestata, debbono  esserne  notificati  gli  estremi  entro  trenta
giorni dall'accertamento al contravventore o, quando questi  non  sia
identificato e si tratti di contravvenzione commessa da un conducente
di  veicolo   a   motore   munito   di   targa   di   riconoscimento,
all'intestatario del documento di circolazione. 
  Alla notificazione si provvede a mezzo  di  un  agente  di  polizia
giudiziaria, di un messo comunale o della posta. 
  Quando si provvede a mezzo della posta si  applicano  le  norme  in
vigore per la notificazione degli atti giudiziari in  materia  penale
sostituito all'ufficiale giudiziario l'ufficio  ai  quale  appartiene
chi ha accertato la contravvenzione. 
  Dalla notificazione  decorrono  per  il  contravventore  i  termini
previsti  dai  commi  secondo,  terzo  e  quarto  dell'art.  138  per
effettuare l'oblazione. Entro gli  stessi  termini  la  persona  alla
quale e' stato notificato il rapporto puo' chiedere  all'ufficio  che
siano inserite nel rapporto stesso le proprie dichiarazioni. 
  La notificazione non e' obbligatoria quando la contravvenzione  sia
connessa con un delitto  perseguibile  di  ufficio,  ovvero  riguardi
persona che non risiede in Italia. 
  Le spese di notificazione fanno parte delle spese  di  procedimento
ai sensi dell'art. 162 Codice penale.