Art. 143. (Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria) Quando la contravvenzione non sia stata notificata nel termine prescritto dall'art. 141 il pretore pronunzia sentenza di non doversi procedere. Il pretore, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere soltanto la pena dell'ammenda, pronuncia condanna mediante decreto penale senza procedere al dibattimento, salvo nei casi indicati nell'art. 506, comma terzo, del Codice di procedura penale.