(Allegato - art. 143)
                              Art. 143. 
             (Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria) 
 
  Quando la contravvenzione non  sia  stata  notificata  nel  termine
prescritto dall'art. 141 il pretore pronunzia sentenza di non doversi
procedere. 
  Il  pretore,  quando  in  seguito  all'esame  degli  atti  ed  alle
investigazioni che reputa necessarie, ritenga di infliggere  soltanto
la pena dell'ammenda,  pronuncia  condanna  mediante  decreto  penale
senza procedere al dibattimento, salvo nei  casi  indicati  nell'art.
506, comma terzo, del Codice di procedura penale.