Art. 87. (Art. 13 del Testo Unico) SEGNALI DI LOCALITA' I segnali che indicano una localita' devono avere la forma rettangolare avente il lato piu' lungo orizzontale (fig. 97-a, b). I colori sono bleu per il fondo, bianco per la cornice e la iscrizione. Le dimensioni possono variare in relazione alla lunghezza del nome della localita'. Questi segnali non devono mai comportare abbreviazioni nelle iscrizioni, ne' scritte supplementari oltre il nome della localita'. Quando la localita' ha un nome composto questo puo' essere scritto su due righe. Questi segnali devono essere posti all'inizio dell'abitato lungo tutte le strade che convergono sulla localita' segnalata. Qualora trattisi di frazioni di localita' importanti il nome di quest'ultima puo' figurare tra parentesi ed in carattere ridotto, al disotto del nome della frazione (fig. 97-b). I nomi di fiumi, torrenti e canali possono figurare su appositi segnali di formato ridotto da porre alle due testate dei ponti stradali. Segnali di localita' possono essere posti sulla sommita' di valichi o passi con la indicazione della altezza sul livello del mare, espressa in metri. Segnali indicatori di attraversamento dei paralleli geografici ovvero dei limiti di provincia possono inoltre essere apposti lungo le strade.