Art. 91. (Art. 13 del Testo Unico) SEGNALI TURISTICI L'apposizione di determinati cartelli che diano ai turisti le indicazioni necessarie per permettere loro di raggiungere luoghi o monumenti storici, ovvero musei, antichita', opere d'arte puo' essere autorizzata di volta in volta dall'Ente proprietario della strada. Questi segnali debbono essere rettangolari con fondo giallo, cornici iscrizioni e frecce in nero, ed essere conformi al modello rappresentato nella fig. 98. La freccia nera indicativa posta al margine del rettangolo, assume a seconda dei casi una delle altre forme previste nella fig. 98 medesima unitamente alla freccia possono apporsi cifre indicanti la distanza del luogo di interesse turistico segnalato. Questi segnali devono essere posti unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilita', a non oltre 10 Km. di distanza dal luogo. Le dimensioni di questi segnali non devono eccedere, di regola m 0,60 x 0,90. La posa in opera di questi segnali deve essere fatta in maniera da non interferire in nessun modo nella piena ed indisturbata visibilita' dei segnali di pericolo, di obbligo e di divieto. L'onere della spesa per la fornitura e per l'installazione di tali cartelli e' a carico dell'Ente interessato.