(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 92)
                 Art. 92. (Art. 13 del Testo Unico) 
                         PALETTI SEGNALETICI 

 
  Laddove lo richiedano le esigenze della circolazione possono essere
adottati paletti con dipintura a striscie alterne bianche e rosse  di
larghezza cm. 20. La sezione di questi  paletti  puo'  essere  quadra
rettangolare o triangolare in  particolare  tale  segnalazione  sara'
adottata per delimitare i due lati degli accessi  stradali  secondari
non altrimenti presegnalati e quelli  che,  per  la  loro  ubicazione
particolare, risultino difficilmente individuabili. 
  I paletti devono avere altezza minima di m.  1  da  terra,  sezione
alta a garantire una buona visibilita' a distanza, e dovranno  essere
provvisti alla estremita' superiore di un elemento rifrangente  rosso
e di uno bianco, frontalmente ai  due  sensi  di  circolazione  della
strada principale, di superficie minima cadauno di cmq. 100.