(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 94)
                 Art. 94. (Art. 13 del Testo Unico) 
                 DELINEATORI O SEGNALIMITI STRADALI 

 
  I delineatori o segnalimiti stradali esplicano una  utile  funzione
di guida di giorno e, quando muniti di dispositivi rifrangenti, anche
di notte, aumentando la visibilita'  dei  margini  stradali  a  breve
distanza e  quella  dell'andamento  planimetrico  stradale  a  grande
distanza. 
  I delineatori possono essere usati  lungo  l'intera  estensione  di
qualunque  categoria  di  strade  oppure  per  tronchi  di   limitata
lunghezza dove vi siano variazioni orizzontali o verticali  dell'asse
stradale. 
  Di regola i delineatori  stradali  devono  essere  spaziati  da  un
minimo di 6 m. in curva, ad un massimo di m.  30  in  rettifilo,  con
valori  proporzionati  alle  caratteristiche  planoaltimetriche   del
tronco stradale. 
  L'altezza dei dispositivi  rifrangenti  applicati  sui  segnalimiti
deve essere compresa tra 30 e 90 cm. ed  essere  uniforme  lungo  una
medesima strada. 
  Il colore di tali dispositivi, la cui  superficie  deve  essere  al
minimo di 50 cmq. e':  rosso  sul  lato  destro  e  bianco  sul  lato
sinistro del senso di marcia. 
  Il materiale, e la  sezione  del  delineatore  o  segnalimite,  ove
questo non sia  del  tipo  flessibile,  devono  essere  tali  da  non
sostituire ostacolo e pericolo in caso di  collisione  da  parte  dei
veicoli. 
  I delineatori stradali devono essere collocati  al  limite  esterno
della banchina e comunque a non oltre m. 3 e a non meno di 50 cm. dal
filo della pavimentazione.