Art. 94. (Art. 13 del Testo Unico) DELINEATORI O SEGNALIMITI STRADALI I delineatori o segnalimiti stradali esplicano una utile funzione di guida di giorno e, quando muniti di dispositivi rifrangenti, anche di notte, aumentando la visibilita' dei margini stradali a breve distanza e quella dell'andamento planimetrico stradale a grande distanza. I delineatori possono essere usati lungo l'intera estensione di qualunque categoria di strade oppure per tronchi di limitata lunghezza dove vi siano variazioni orizzontali o verticali dell'asse stradale. Di regola i delineatori stradali devono essere spaziati da un minimo di 6 m. in curva, ad un massimo di m. 30 in rettifilo, con valori proporzionati alle caratteristiche planoaltimetriche del tronco stradale. L'altezza dei dispositivi rifrangenti applicati sui segnalimiti deve essere compresa tra 30 e 90 cm. ed essere uniforme lungo una medesima strada. Il colore di tali dispositivi, la cui superficie deve essere al minimo di 50 cmq. e': rosso sul lato destro e bianco sul lato sinistro del senso di marcia. Il materiale, e la sezione del delineatore o segnalimite, ove questo non sia del tipo flessibile, devono essere tali da non sostituire ostacolo e pericolo in caso di collisione da parte dei veicoli. I delineatori stradali devono essere collocati al limite esterno della banchina e comunque a non oltre m. 3 e a non meno di 50 cm. dal filo della pavimentazione.