(Allegato- art. 117)
                              Art. 117. 
 
  I registri, il bollettario ed il repertorio devono essere tenuti in
ufficio e, prima di essere posti in uso,  devono  essere  numerati  e
vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria o da altro
funzionario da lui delegato, il quale scrive in  lettere  nell'ultima
pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti. 
  Il repertorio degli  atti  soggetti  a  registrazione  deve  essere
tenuto  dall'ufficiale  giudiziario  secondo  le  prescrizioni  degli
articoli 127 e seguenti dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3269,  e  le
infrazioni  a  tale  obbligo   sono   punite,   salvo   le   sanzioni
disciplinari, ai sensi dell'articolo 131 della predetta legge.