Art. 117. I registri, il bollettario ed il repertorio devono essere tenuti in ufficio e, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria o da altro funzionario da lui delegato, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti. Il repertorio degli atti soggetti a registrazione deve essere tenuto dall'ufficiale giudiziario secondo le prescrizioni degli articoli 127 e seguenti dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e le infrazioni a tale obbligo sono punite, salvo le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 131 della predetta legge.