(Allegato- art. 120)
                              Art. 120. 
 
  Il presidente della Corte di appello, il presidente del tribunale e
il pretore, nell'esercizio del potere di sorveglianza di cui all'art. 
59, eseguono ispezioni mensili, da attestarsi con apposito visto, per
accertare la regolare tenuta dei registri e la  quotidiana  e  fedele
registrazione delle percezioni: danno  all'ufficiale  giudiziario  o,
dove   esiste,   all'ufficiale   giudiziario   dirigente   tutte   le
disposizioni  che  ravvisano  opportune  per  assicurare  il  normale
espletamento del servizio. 
  Nelle   ispezioni   periodiche   e   straordinarie   al    servizio
dell'ufficiale giudiziario disposte dal Ministero,  l'ispettore  puo'
essere autorizzato a farsi assistere da un ufficiale giudiziario,  al
quale  compete,  nei  casi  previsti  dalla  legge,  l'indennita'  di
missione determinata ai sensi dell'art. 32, ultimo comma.