(Allegato- art. 121)
                              Art. 121. 
 
  Entro il mese di febbraio l'ufficiale giudiziario deve  depositare,
nella cancelleria  dell'ufficio  al  quale  e'  addetto,  i  registri
cronologici, il bollettario e il repertorio dell'anno precedente. 
  Il registro dei depositi di somme deve essere,  invece,  depositato
in cancelleria entro trenta giorni dall'ultima operazione relativa al
depositi che vi sono iscritti. 
  In calce all'ultima iscrizione  di  ogni  registro  il  cancelliere
annota la data del deposito.