Art. 79. (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 71) Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione. In caso diverso, l'elezione seguira' entro due mesi, nel giorno che sara' stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello.