(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 79)
                              Art. 79. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 71) 

 
  Quando  in  alcune  sezioni  sia  mancata  o  sia  stata  annullata
l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni  non  influisce
sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere
in esse la votazione. 
  In caso diverso, l'elezione seguira' entro due mesi, nel giorno che
sara' stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della  Corte
d'appello.