(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 81)
                              Art. 81. 
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 73, e Legge 23 marzo 1956, n. 136,
                              art. 42) 

 
  Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per  qualsiasi
causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al  candidato  che  nella
medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.