(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 147)
                              Art. 147. 
Inosservanza   di   disposizioni   legislative,   amministrative    e
                            contrattuali 

 
  Per l'inosservanza di disposizioni  del  testo  unico  delle  leggi
sulle imposte di rette,  del  presente  testo  unico,  del  contratto
esattoriale e del capitolato speciale,  che  non  prevedano  apposita
sanzione, l'agente della riscossione e' soggetto alla pena pecuniaria
da lire cento a lire mille. 
  La pena pecuniaria si applica anche in caso di  inosservanza  delle
disposizioni ed istruzioni impartite dall'Amministrazione finanziaria
dello Stato.