Art. 157. Casi di sequestro, pignoramento ed opposizione I libretti di risparmio ed i crediti in essi iscritti non sono soggetti a sequestro o pignoramento, salvo che per ordine dell'autorita' giudiziaria penale, anche per recupero di spese di giustizia. Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente: a) da parte dei rappresentanti legali e dei curatori sui libretti intestati ad incapaci, interdetti o inabilitati; b) da parte di coeredi nei casi di controversia sui diritti a succedere; c) da parte di ciascuno degli intestatari sui libretti emessi a nome di piu' persone; d) da parte dei titolari, i cui libretti si trovino in possesso di altre persone. L'opposizione deve essere notificata all'ufficio di emissione.