(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 157)
                              Art. 157. 
           Casi di sequestro, pignoramento ed opposizione 
 
  I libretti di risparmio ed i crediti  in  essi  iscritti  non  sono
soggetti  a  sequestro  o  pignoramento,   salvo   che   per   ordine
dell'autorita' giudiziaria penale, anche per  recupero  di  spese  di
giustizia. 
  Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente: 
    a) da parte dei rappresentanti legali e dei curatori sui libretti
intestati ad incapaci, interdetti o inabilitati; 
    b) da parte di coeredi nei casi di  controversia  sui  diritti  a
succedere; 
    c) da parte di ciascuno degli intestatari sui libretti  emessi  a
nome di piu' persone; 
    d) da parte dei titolari, i cui libretti si trovino  in  possesso
di altre persone. 
  L'opposizione deve essere notificata all'ufficio di emissione.