Art. 152. Approvati gli stati di previsione i ministri ripartiranno in articoli le somme stanziate per ciascun capitolo. Tale reparto sara' approvato con decreto ministeriale, da trasmettersi alla Ragioneria generale per farvi apporre il visto del ministro del tesoro, sottoporlo alla registrazione della Corte dei conti e provvedere alla relativa stampa (2). --------------- (2) Primo e terzo capoverso dell'articolo 36 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.