(Regolamento-art. 152)
 
                              Art. 152. 
 
  Approvati gli  stati  di  previsione  i  ministri  ripartiranno  in
articoli le somme stanziate per ciascun capitolo. 
 
  Tale  reparto  sara'  approvato  con   decreto   ministeriale,   da
trasmettersi alla Ragioneria generale per farvi apporre il visto  del
ministro del tesoro, sottoporlo alla registrazione  della  Corte  dei
conti e provvedere alla relativa stampa (2). 
 
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          (2) Primo e terzo capoverso dell'articolo 36 della legge 17
febbraio 1884, n. 2016.