(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 126)
                            Articolo 126 
          Collaborazione per il recupero di beni culturali 
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art.  66,  comma  5,  come  sostituito
         dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, comma 5) 
   1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli  123  e
125 e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole  fornisca  una
collaborazione decisiva o  comunque  di  notevole  rilevanza  per  il
recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.