Art. 34. Presso l'Aero Club d'Italia possono essere costituite, con deliberazione del Consiglio Federale, Commissioni Temporanee Consultive, per l'esame e lo studio di particolari materie di interesse dell' Aero Club d'Italia di carattere tecnico e ad elevata specializzazione, indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale. Puo' essere costituito un Comitato Consultivo Permanente di 5 membri, preposto allo studio ed alla soluzione delle tematiche d'interesse comune del Ministero della Difesa e dell'Aero Club d'Italia, presieduto dal Presidente dell'Aero Club d'Italia e composto da 4 esperti, di cui 2 nominati dal Ministero della Difesa e 2 scelti dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia. Le Commissioni ed il Comitato operano nei limiti delle attribuzioni ad essi conferite dal Consiglio Federale ed esplicano attivita' consultiva esprimendo, comunque, pareri non vincolanti per l'Ente. Ai suddetti membri delle Commissioni e del Comitato non si applicano le incompatibilita' previste dal successivo art. 41. L'incarico di componente delle Commissioni e del Comitato e' a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali.