(Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 34)
                              Art. 34. 
 
    Presso  l'Aero  Club  d'Italia  possono  essere  costituite,  con
deliberazione  del   Consiglio   Federale,   Commissioni   Temporanee
Consultive, per  l'esame  e  lo  studio  di  particolari  materie  di
interesse dell' Aero Club d'Italia di carattere tecnico e ad  elevata
specializzazione, indispensabili per la  realizzazione  di  obiettivi
istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio
personale. 
    Puo' essere costituito un Comitato  Consultivo  Permanente  di  5
membri, preposto  allo  studio  ed  alla  soluzione  delle  tematiche
d'interesse comune  del  Ministero  della  Difesa  e  dell'Aero  Club
d'Italia,  presieduto  dal  Presidente  dell'Aero  Club  d'Italia   e
composto da 4 esperti, di cui 2 nominati dal Ministero della Difesa e
2 scelti dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia. 
    Le  Commissioni  ed  il  Comitato  operano   nei   limiti   delle
attribuzioni ad essi conferite dal Consiglio  Federale  ed  esplicano
attivita' consultiva esprimendo, comunque, pareri non vincolanti  per
l'Ente. 
    Ai suddetti membri  delle  Commissioni  e  del  Comitato  non  si
applicano le incompatibilita' previste dal successivo art. 41. 
    L'incarico di componente delle Commissioni e del  Comitato  e'  a
titolo  gratuito  salvo   il   rimborso   delle   spese   documentate
effettivamente   sostenute    per    l'espletamento    dei    compiti
istituzionali.