(Statuto-art. 40)
                              Art. 40. 
 
Accordi con enti e  societa'.  Fondazioni,  consorzi  o  altre  forme
                             associative 
 
    1. L'Ateneo, al fine esclusivo  di  migliorare  il  perseguimento
delle finalita' proprie delle  attivita'  istituzionali  e,  in  ogni
caso, ne' in sostituzione, ne' in conflitto con le  stesse  o  con  i
propri interessi, puo' promuovere e  partecipare  a  enti,  societa',
fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto privato per
lo svolgimento di attivita' strumentali alla didattica, alla  ricerca
e alla formazione. Condizioni  e  modalita'  di  partecipazione  sono
disciplinate da apposito regolamento. 
    2. La deliberazione  di  partecipazione  e  di  costituzione  dei
soggetti di cui  al  comma  precedente,  adottata  dal  consiglio  di
amministrazione previo parere  del  senato  accademico,  e'  motivata
anche in ordine ai benefici attesi.