Art. 40. Accordi con enti e societa'. Fondazioni, consorzi o altre forme associative 1. L'Ateneo, al fine esclusivo di migliorare il perseguimento delle finalita' proprie delle attivita' istituzionali e, in ogni caso, ne' in sostituzione, ne' in conflitto con le stesse o con i propri interessi, puo' promuovere e partecipare a enti, societa', fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alla didattica, alla ricerca e alla formazione. Condizioni e modalita' di partecipazione sono disciplinate da apposito regolamento. 2. La deliberazione di partecipazione e di costituzione dei soggetti di cui al comma precedente, adottata dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico, e' motivata anche in ordine ai benefici attesi.