Art. 41. Accordi con universita' 1. Il rettore puo' stipulare accordi, nell'interesse dell'Ateneo o di piu' strutture didattico-scientifiche, con altre universita' al fine di implementare e razionalizzare l'offerta formativa, l'attivita' scientifica, i servizi tecnico-amministrativi e quelli a supporto della didattica e della ricerca. 2. Gli accordi sono sottoscritti dal rettore, qualora di interesse generale dell'Ateneo o di interesse di piu' strutture didattico-scientifiche. 3. Gli accordi, previa comunicazione scritta al rettore e decorso il termine di trenta giorni dalla stessa, sono sottoscritti dal responsabile della struttura di Ateneo, qualora di interesse esclusivo della stessa e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo.