(Statuto-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
                       Accordi con universita' 
 
    1. Il rettore puo' stipulare accordi, nell'interesse  dell'Ateneo
o di piu' strutture didattico-scientifiche, con altre universita'  al
fine  di   implementare   e   razionalizzare   l'offerta   formativa,
l'attivita' scientifica, i servizi tecnico-amministrativi e quelli  a
supporto della didattica e della ricerca. 
    2.  Gli  accordi  sono  sottoscritti  dal  rettore,  qualora   di
interesse generale dell'Ateneo  o  di  interesse  di  piu'  strutture
didattico-scientifiche. 
    3. Gli accordi, previa comunicazione scritta al rettore e decorso
il termine di trenta  giorni  dalla  stessa,  sono  sottoscritti  dal
responsabile  della  struttura  di  Ateneo,  qualora   di   interesse
esclusivo della stessa e non comportano oneri aggiuntivi a carico del
bilancio di Ateneo.