Art. 42. Partecipazione ad altri soggetti La partecipazione dell'Ateneo ad altri soggetti ha luogo nel rispetto delle seguenti condizioni: a) attestazione del livello universitario dell'eventuale attivita' formativa svolta; b) disponibilita' delle necessarie risorse finanziarie e organizzative; c) destinazione di eventuali utili a finalita' istituzionali dell'Ateneo; d) espressa previsione di forme di tutela degli interessi dell'Ateneo in occasione di aumenti di capitale; e) divieto di concorso a quote di partecipazione a ripiano di eventuali perdite da parte di societa' consorziate; f) diritto di recesso nel caso in cui l'oggetto della persona giuridica e' modificato; g) facolta' di delega, a docenti di ruolo, della rappresentanza dell'Ateneo in seno agli organi amministrativi, tecnico-scientifici e didattici costituiti; h) previsione di un elenco aggiornato, sul sito web dell'Ateneo, di tutti i soggetti ai quali esso partecipa e dei rappresentanti designati.