(Statuto-art. 42)
 
                              Art. 42. 
 
                  Partecipazione ad altri soggetti 
 
    La partecipazione dell'Ateneo ad  altri  soggetti  ha  luogo  nel
rispetto delle seguenti condizioni: 
      a)  attestazione  del  livello   universitario   dell'eventuale
attivita' formativa svolta; 
      b)  disponibilita'  delle  necessarie  risorse  finanziarie   e
organizzative; 
      c) destinazione di eventuali utili  a  finalita'  istituzionali
dell'Ateneo; 
      d) espressa previsione  di  forme  di  tutela  degli  interessi
dell'Ateneo in occasione di aumenti di capitale; 
      e) divieto di concorso a quote di partecipazione a  ripiano  di
eventuali perdite da parte di societa' consorziate; 
      f) diritto di recesso nel caso in cui l'oggetto  della  persona
giuridica e' modificato; 
      g) facolta' di delega, a docenti di ruolo, della rappresentanza
dell'Ateneo in seno agli organi amministrativi, tecnico-scientifici e
didattici costituiti; 
      h)  previsione  di  un  elenco   aggiornato,   sul   sito   web
dell'Ateneo, di tutti i  soggetti  ai  quali  esso  partecipa  e  dei
rappresentanti designati.