(Statuto-art. 43)
 
                              Art. 43. 
 
                        Federazioni, fusioni 
 
    1. L'Ateneo puo'  federarsi  o  fondersi,  secondo  la  normativa
vigente, anche limitatamente ad  alcuni  settori  di  attivita'  o  a
determinate  strutture,  con  altre  universita'  nonche'  con   enti
pubblici o privati, di ricerca o di alta formazione. La  proposta  di
federazione o fusione, motivata ai sensi dell'art. 3, comma  1  della
legge n. 240/2010, anche su  iniziativa  del  senato  accademico,  e'
formulata dal rettore ed e' approvata dal  senato  accademico  e  dal
consiglio di amministrazione in seduta congiunta, con la  maggioranza
dei due terzi degli aventi  diritto.  Della  proposta  di  fusione  o
federazione,  con  le  relative  motivazioni,  e'  data  informazione
preventiva a tutti i componenti la comunita' accademica.