Art. 43. Federazioni, fusioni 1. L'Ateneo puo' federarsi o fondersi, secondo la normativa vigente, anche limitatamente ad alcuni settori di attivita' o a determinate strutture, con altre universita' nonche' con enti pubblici o privati, di ricerca o di alta formazione. La proposta di federazione o fusione, motivata ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 240/2010, anche su iniziativa del senato accademico, e' formulata dal rettore ed e' approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Della proposta di fusione o federazione, con le relative motivazioni, e' data informazione preventiva a tutti i componenti la comunita' accademica.