(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 91)
 
                               Art. 91 
 
                         (Udienza pubblica) 
 
 
  1. L'udienza di discussione della causa  e'  pubblica,  a  pena  di
nullita'. 
 
 
  2. Il presidente o il giudice monocratico puo' disporre che essa si
svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato,
di ordine pubblico o di buon costume; esercita i  poteri  di  polizia
per il mantenimento dell'ordine e del decoro;  puo'  avvalersi  della
collaborazione del pubblico ministero e delle  forze  di  polizia  se
presenti,  per  fare  o  prescrivere  quanto  occorre  affinche'   la
trattazione avvenga in modo ordinato e proficuo. 
 
 
  3.   All'udienza,   verificata   d'ufficio   la   regolarita'   del
contraddittorio, anche ai sensi dell'articolo 29,  dell'articolo  86,
commi 4, 7 e 10 e dell'articolo 93, si fissa, se del caso, una  nuova
udienza. 
 
 
  4. All'udienza, il presidente o il giudice monocratico,  regola  la
discussione, determina i  punti  sui  quali  essa  deve  svolgersi  e
l'ordine degli interventi orali e  di  eventuali  repliche;  dichiara
chiusa la discussione quando la ritiene sufficiente. 
 
 
  5. Si applica l'articolo 101 del codice di procedura civile. 
 
 
  6.  Salvo  che  non  sia  diversamente  previsto,   nelle   udienze
interviene il pubblico ministero,  che  e'  sempre  udito  nelle  sue
conclusioni. 
 
 
  7. Dopo la relazione della  causa,  i  rappresentanti  delle  parti
presenti  e  il  pubblico   ministero,   -enunciano   le   rispettive
conclusioni svolgendone i motivi. 
 
 
  8. Assiste all'udienza il segretario del collegio,  che  redige  il
processo  verbale,  sul  medesimo   trascrivendo   le   dichiarazioni
espressamente richieste dal pubblico ministero e dalle altre parti. 
 
 
  9. Il processo verbale e' sottoscritto da chi presiede l'udienza  e
dal segretario. 
 
 
  10. Del verbale non si  da'  lettura,  salvo  espressa  e  motivata
istanza di parte.