(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 71)
                              Art. 71. 
                       Ferie e riposi solidali 
 
    1. Su base volontaria ed a titolo gratuito,  il  dipendente  puo'
cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che  abbia  esigenza
di prestare  assistenza  a  figli  minori  che  necessitino  di  cure
costanti, per particolari condizioni di salute: 
      a)  le  giornate  di  ferie,  nella   propria   disponibilita',
eccedenti le quattro settimane annuali  di  cui  il  lavoratore  deve
necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del decreto  legislativo
n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20
giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale su
cinque giorni e 24  giorni  nel  caso  di  articolazione  dell'orario
settimanale di lavoro su sei giorni; 
      b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse. 
    2. I dipendenti che si trovino  nelle  condizioni  di  necessita'
considerate nel  comma  1,  possono  presentare  specifica  richiesta
all'Ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo  per
un una misura massima di trenta giorni per ciascuna  domanda,  previa
presentazione di adeguata certificazione,  comprovante  lo  stato  di
necessita' delle cure  in  questione,  rilasciata  esclusivamente  da
idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. 
    3. Ricevuta la richiesta, l'Ente  rende  tempestivamente  nota  a
tutto   il   personale   l'esigenza,   garantendo   l'anonimato   del
richiedente. 
    4. I dipendenti che intendono aderire  alla  richiesta,  su  base
volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di
giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. 
    5. Nel caso in cui il numero di  giorni  di  ferie  o  di  riposo
offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e'
effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. 
    6. Nel caso in cui il numero di  giorni  di  ferie  o  di  riposo
offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti  e  le  richieste
siano  plurime,  le  giornate  cedute  sono  distribuite  in   misura
proporzionale tra tutti i richiedenti. 
    7. Il dipendente richiedente puo' fruire delle  giornate  cedute,
solo a seguito dell'avvenuta completa  fruizione  delle  giornate  di
ferie o di festivita' soppresse allo stesso  spettanti,  nonche'  dei
permessi di cui all'art. 73 e dei riposi  compensativi  eventualmente
maturati. 
    8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al  comma  7,
le ferie e le giornate di riposo rimangono nella  disponibilita'  del
richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato
la cessione. Le ferie e le giornate di  riposo  sono  utilizzati  nel
rispetto delle relative discipline contrattuali. 
    9. Ove cessino le condizioni di  necessita'  legittimanti,  prima
della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle  giornate  di
riposo  da  parte   del   richiedente,   i   giorni   tornano   nella
disponibilita'   degli   offerenti,   secondo    un    criterio    di
proporzionalita'. 
    10. La presente disciplina ha  carattere  sperimentale  e  potra'
essere  oggetto  di  revisione,  anche  ai  fini  di  una   possibile
estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo
rinnovo contrattuale.