Art. 75. Permessi orari a recupero 1. Il dipendente, a domanda, puo' assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue. 2. Per consentire al responsabile dell'ufficio di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuita' del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessita', valutati dal responsabile della struttura. 3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le modalita' individuate dal responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. 4. Il presente articolo sostituisce l'art. 50 del CCNL del comparto Ricerca del 21 febbraio 2002.