(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 77)
                              Art. 77. 
                Aspettativa per dottorato di ricerca 
 
    1. L'art 13, comma 1,  del  CCNL  del  comparto  Ricerca  del  21
febbraio 2002 e' cosi' sostituito: 
      «1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi  ai
corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13  agosto  1984,
n. 476 oppure che usufruiscano delle borse  di  studio  di  cui  alla
legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati,  a  domanda,
compatibilmente con le  esigenze  di  servizio,  in  aspettativa  per
motivi di studio senza assegni per tutto il  periodo  di  durata  del
corso o della  borsa  nel  rispetto  delle  disposizioni  legislative
vigenti, fatta salva l'applicazione dell'art. 2 della citata legge n.
476/1984 e s.m.i.».