Art. 79. Integrazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro 1. All'art. 48 del CCNL del 21 febbraio 2002, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «6. Qualora sia necessario prestare temporaneamente l'attivita' lavorativa, debitamente autorizzata, al di fuori della sede di lavoro, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di svolgimento dell'attivita' e' da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro».