Art. 80.
Fondo condizioni di lavoro e incarichi
1. A decorrere dall'anno 2018, e' istituito il nuovo «Fondo
condizioni di lavoro e incarichi», finanziato, in prima applicazione
dalle risorse indicate al comma 2.
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, in un unico
importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2017, come certificati
dal Collegio dei revisori:
a) le risorse del precedente «Fondo per i compensi di lavoro
straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di
disagio, pericolo o danno»;
b) le seguenti risorse del precedente «Fondo per il
finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative,
del valore comune delle ex indennita' di qualificazione professionale
e dell'indennita' professionale specifica»:
b1) risorse destinate alle indennita' di funzione dei
titolari di posizione organizzativa e delle funzioni di coordinamento
di cui agli articoli 36 del CCNL del 7 aprile 1999, 11 del CCNL del
20 settembre 2001 e 49 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001
(Misura dell'indennita' di funzione) e agli artt. 10 del CCNL del 20
settembre 2001 (II biennio), 5 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001 e 4 del CCNL del 10 aprile 2008 (Coordinamento);
b2) risorse destinate alla corresponsione del valore comune
delle ex indennita' di qualificazione professionale dell'art. 45,
commi 1 e 2 del CCNL 1° settembre 1995 (Indennita' di qualificazione
professionale e valorizzazione delle responsabilita') e dell'art. 2,
comma 3, del CCNL 27 giugno 1996 (Rideterminazione del finanziamento
del fondo per la corresponsione del trattamento accessorio legato
alle posizioni di lavoro);
b3) risorse destinate alla corresponsione dell'indennita'
professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del 5 giugno
2006.
3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato:
a) di un importo, su base annua, pari a Euro 91,00 per le
unita' di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla
data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a
valere dall'anno 2019;
b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno
2018, in applicazione dell'articolo 39, comma 4, lettere b) e d) e
comma 8 del CCNL 7 aprile 1999 (Fondo per il finanziamento delle
fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune
delle ex indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita'
professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo
emanate a livello regionale di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e
c) (Confronto regionale);
c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di
anzianita' che non saranno piu' corrisposte al personale cessato dal
servizio a partire dal 2018; l'importo confluisce stabilmente nel
Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura
intera in ragione d'anno.
4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi variabili di anno in anno della quota di risorse
trasferita, su base annuale, dal Fondo premialita' e fasce, ai sensi
dell'art. 81, comma 6, lettera d) (Fondo premialita' e fasce).
5. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente
articolo e del Fondo di cui all'art. 81 (Fondo premialita' e fasce)
deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23,
comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
6. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo, al netto
delle risorse gia' destinate agli incarichi di posizione e
coordinamento relativi ad annualita' precedenti, sono annualmente
rese disponibili per i seguenti utilizzi:
a) compensi di lavoro straordinario di cui all'art. 31 (Lavoro
straordinario);
b) indennita' correlate alle condizioni di lavoro di cui al
Titolo VIII, capo III (Indennita') secondo la disciplina ivi
prevista;
c) indennita' d'incarico correlata agli incarichi funzionali di
cui all'art. 20, comma 3, (Trattamento economico accessorio degli
incarichi) e indennita' di coordinamento ad esaurimento di cui
all'art. 21 (Indennita' di coordinamento ad esaurimento) secondo la
disciplina ivi stabilita;
d) valore comune delle ex indennita' di qualificazione
professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1° settembre 1995
(Indennita' di qualificazione professionale e valorizzazione delle
responsabilita') e dell'art. 2, comma 3, del CCNL 27 giugno 1996
(Rideterminazione del finanziamento del fondo per la corresponsione
del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro) e
indennita' professionale specifica di cui alla Tabella C del CCNL del
5 giugno 2006 nei valori e secondo la disciplina dei previgenti CCNL.