Art. 81.
Fondo premialita' e fasce
1. A decorrere dall'anno 2018, e' istituito il nuovo «Fondo
premialita' e fasce», finanziato, in prima applicazione, dalle
risorse indicate al comma 2.
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono in un unico
importo, nei valori consolidatisi nell'anno 2017, come certificati
dal Collegio dei revisori:
a) le risorse destinate al finanziamento delle fasce
retributive del precedente Fondo per il finanziamento delle fasce
retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle
ex indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita'
professionale specifica;
b) le risorse stabili del precedente Fondo della produttivita'
collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della
qualita' delle prestazioni individuali.
3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato:
a) di un importo calcolato in rapporto al nuovo valore della
fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto
dall'art. 76 (Incremento degli stipendi tabellari);
b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno
2018, in applicazione dell'articolo 39, comma 4, lettere b) e d) e
comma 8 del CCNL 7 aprile 1999 (Fondo per il finanziamento delle
fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune
delle ex indennita' di qualificazione professionale e dell'indennita'
professionale specifica), nel rispetto delle linee di indirizzo
emanate a livello regionale di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e
c) (Confronto regionale);
4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi variabili di anno in anno:
a) delle risorse non consolidate regionali derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 4,
lettera b) e comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999 (Fondo della
produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi e per il
premio della qualita' delle prestazioni individuali) come modificato
dall'art. 33, comma 1, del CCNL del 19 aprile 2004 (Risorse per la
contrattazione integrativa), alle condizioni e con i vincoli ivi
indicati, con destinazione alle finalita' di cui al comma 6, lettere
a) e b), nel rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello
regionale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) (Confronto
regionale);
b) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 43
della legge n. 449/1997;
c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in
attuazione dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98;
d) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che
prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale,
coerenti con le finalita' del presente Fondo, tra cui a titolo
esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'articolo dall'art.
113, D.Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui agli articoli 10, comma 4, e
12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo
2000;
e) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA del personale
cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in
misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione, computandosi
a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di
mese superiori a quindici giorni.
5. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente
articolo e del Fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e
incarichi) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto
dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.
6. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo - al netto
delle somme non utilizzabili, in quanto destinate alla copertura dei
differenziali retributivi del personale che abbia conseguito la
progressione economica in anni precedenti, nonche' al lordo delle
medesime somme nuovamente utilizzabili a seguito della cessazione
dello stesso personale - sono annualmente rese disponibili per i
seguenti utilizzi:
a) premi correlati alla performance organizzativa;
b) premi correlati alla performance individuale;
c) attribuzione selettiva di nuove fasce retributive e
conseguente copertura dei relativi differenziali retributivi con
risorse certe e stabili;
d) eventuale trasferimento di risorse, su base annuale, al
«Fondo condizioni di lavoro e incarichi» di cui all'art. 80;
e) misure di welfare integrativo in favore del personale
secondo la disciplina di cui all'art. 94 (Welfare integrativo);
f) trattamenti economici accessori previsti da specifiche
disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al
comma 4, lettera d).
7. Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 6 sono
altresi' sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti
annualita', del presente Fondo, nonche' del «Fondo condizioni di
lavoro e incarichi», stanziate a bilancio e certificate dagli organi
di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle
integralmente.