Art. 82.
Differenziazione del premio individuale
1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni piu' elevate,
secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'Azienda o
Ente, e' attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui
all'art. 81, comma 6, lettera b) (Fondo premialita' e fasce) che si
aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato
positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di
contrattazione integrativa, non potra' comunque essere inferiore al
30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale
valutato positivamente ai sensi del comma 1.
3. La contrattazione integrativa definisce altresi',
preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a
cui tale maggiorazione puo' essere attribuita.